(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73
                        del 9 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Istituzione dell'azienda
 
  1.  Con  la  presente  legge,  la  Regione  riordina  le   funzioni
attribuite  agli  enti  regionali  che  operano nei settori agricolo,
forestale e agroalimentare, per migliorare  lo  sviluppo  tecnico  ed
economico.
  2.  E'  istituita  l'Azienda  regionale  per  i  settori  agricolo,
forestale e agroalimentare, denominata Veneto Agricoltura.
  3. L'Azienda e'  ente  di  diritto  pubblico  economico  dotato  di
personalita'  giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e
direttive  emanati  rispettivamente  dal  Consiglio  e  dalla  Giunta
regionale che ne esercita anche la vigilanza.
  4. Sono soppressi l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, l'Azienda
regionale  delle  foreste  e  l'Istituto  lattiero  caseario e per le
biotecnologie agroalimentari di Thiene, istituiti rispettivamente con
le leggi regionali 9 marzo 1977, n. 27, 9  giugno  1975,  n.  67,  16
maggio 1980, n. 58, e successive modificazioni.